(a)(1) Il termine aromi artificiali o aromi artificiali, qualsiasi sostanza, la cui funzione è di trasmettere il sapore, che non è derivato da una delle spezie, frutta o succo di frutta, vegetale o succo di verdura commestibile di lievito di birra, erba, corteccia, germoglio, radice, foglia o simile materiale vegetale, carne, pesce, pollame, uova, latticini, prodotti di fermentazione. L’aroma artificiale include le sostanze elencate nel §§ 172.515 (b) e 582.60 di questo capitolo, tranne quando queste sono derivate da fonti naturali.,
(2) Per spezia si intende qualsiasi sostanza vegetale aromatica nella sua forma intera, spezzata o macinata, fatta eccezione per quelle sostanze che sono state tradizionalmente considerate alimenti, come cipolle, aglio e sedano; la cui funzione significativa negli alimenti è condimento piuttosto che nutrizionale; questo è vero per nome; e da cui non è stata rimossa alcuna porzione di olio volatile o altro principio aromatizzante., Le spezie comprendono le spezie elencate nel capitolo A della parte 582 del presente capitolo, come le seguenti:
La paprica, la curcuma e lo zafferano o altre spezie che sono anche coloranti, sono dichiarate come spezie e coloranti a meno che non siano dichiarate con il loro nome comune o usuale.,
(3) Il termine naturale sapore o aroma naturale significa che l’olio essenziale, oleoresina, l’essenza o estrattive, idrolizzato proteico, distillato, o qualsiasi altro prodotto di tostatura, di riscaldamento o di enzymolysis, che contiene il condimento costituenti derivati da spezie, frutta o succo di frutta, vegetale o succo di verdura commestibile di lievito di birra, erba, corteccia, germoglio, radice, foglia o simile materiale vegetale, carne, pesce, pollame, uova, latticini, prodotti di fermentazione, la cui funzione significativa nel cibo è il condimento piuttosto che nutrizionale., Aromi naturali, includono l’essenza naturale o estrattivi ottenuti da piante elencate nel capitolo A della parte 582 di questo capitolo, e le sostanze elencate nel § 172.510 di questo capitolo.
(4) Con il termine colore artificiale o colorazione artificiale si intende qualsiasi additivo di colore come definito nel § 70.3(f) del presente capitolo.,
(5) Il termine conservante chimico indica qualsiasi sostanza chimica che, se aggiunta agli alimenti, tende a prevenirne o ritardarne il deterioramento, ma non include sale comune, zuccheri, aceti, spezie o oli estratti da spezie, sostanze aggiunte agli alimenti per esposizione diretta al fumo di legno o sostanze chimiche applicate per le loro proprietà insetticide o erbicide.
(b) Un alimento soggetto ai requisiti della sezione 403(k) della legge deve recare l’etichettatura, anche se tale alimento non è in forma di confezione.,
(c) Una dichiarazione di aroma artificiale, colorante artificiale o conservante chimico deve essere posta sull’alimento, o sul suo contenitore o involucro, o su due o tutti questi, come potrebbe essere necessario per rendere tale dichiarazione probabile che sia letta dall’individuo ordinario nelle consuete condizioni di acquisto e uso di tale alimento.,
(d) di Un alimento sono esenti dall’conformità con i requisiti della sezione 403(k) dell’atto, se non è nel pacchetto di forma e di quote di essi sono così piccole che una dichiarazione di aromi artificiali, coloranti artificiali, o conservante chimico, come può essere il caso, non possono essere inseriti in tali unità con tale evidenza da rendere la probabilità di essere letti da persona normale in condizioni usuali di acquisto e di utilizzo.,
(e) di Un alimento sono esenti, mentre detenute per la vendita ai requisiti della sezione 403(k), della legge (che richiedono etichetta dichiarazione di eventuali aromi artificiali, coloranti artificiali o conservanti chimici) se ha detto di cibo, avendo ricevuto in contenitori di massa alla vendita al dettaglio, viene visualizzato l’acquirente con (1) l’etichettatura del contenitore di massa chiaramente in vista o (2) un contatore di carte, segno, o di altro dispositivo recante ben visibile ed esauriente le informazioni necessarie per essere indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 403(k), della legge.,
f) Un frutto o un ortaggio è esente dal rispetto dei requisiti di cui alla sezione 403, lettera k), della legge per quanto riguarda un conservante chimico applicato al frutto o al vegetale come antiparassitario prima della raccolta.,
(g) Un sapore devono essere etichettati nel seguente modo in cui è stato spedito a un produttore di alimenti o del processore (ma non consumatore) per l’uso nella fabbricazione di un fabbricato di cibo, a meno che non è un sapore che un standard di identità è stata promulgata, nel qual caso non può essere etichettato come previsto nella norma:
(1) Se il sapore è composto da un ingrediente, si deve essere dichiarata dal comune o nome comune.,
(2) Se l’aroma è costituito da due o più ingredienti, l’etichetta può dichiarare ogni ingrediente con il suo nome comune o usuale o può indicare “Tutti gli ingredienti aromatici contenuti in questo prodotto sono approvati per l’uso in un regolamento della Food and Drug Administration.”Qualsiasi ingrediente aromatizzante non contenuto in uno di questi regolamenti, e qualsiasi ingrediente non aromatizzante, deve essere elencato separatamente sull’etichetta.
(3) Nei casi in cui il sapore contiene un sapore esclusivamente naturale(s), il sapore deve essere così etichettato, ad esempio, sapore di fragola, sapore di banana, o naturale sapore di fragola., Nei casi in cui il sapore contiene sia un sapore naturale e un sapore artificiale, il sapore deve essere così etichettato, ad esempio, naturale e artificiale sapore di fragola. Nei casi in cui il sapore contiene un sapore esclusivamente artificiale(s), il sapore deve essere così etichettato, ad esempio, artificiale sapore di fragola.,
(h) L’etichetta di un alimento a cui viene aggiunto il sapore deve dichiarare il sapore nella dichiarazione degli ingredienti nel modo seguente:
(1) Spice, natural flavor e artificial flavor possono essere dichiarati come spice, natural flavor o artificial flavor, o qualsiasi combinazione di questi, a seconda dei casi.
(2) Un additivo accessorio in un alimento, originario di una spezia o di un aroma utilizzato nella fabbricazione dell’alimento, non deve essere dichiarato nella dichiarazione degli ingredienti se soddisfa i requisiti di § 501.100(a)(3).,
(3) Le sostanze ottenute per sezionamento, macinazione, essiccazione, spappolamento o lavorazione simile di tessuti derivati da frutta, verdura, carne, pesce o pollame, ad esempio cipolle in polvere o granulari, aglio in polvere e sedano in polvere, sono comunemente considerate dai consumatori come alimenti piuttosto che aromi e devono essere dichiarate con il loro nome comune o usuale.
(4) Qualsiasi sale (cloruro di sodio) utilizzato come ingrediente negli alimenti deve essere dichiarato con il suo nome comune o usuale sale.,
(5) Qualsiasi glutammato monosodico utilizzato come ingrediente negli alimenti deve essere dichiarato con il suo nome comune o usuale glutammato monosodico.
(6) Qualsiasi acido piroligneo o altri aromi di fumo artificiale utilizzati come ingrediente in un alimento può essere dichiarato come sapore artificiale o sapore di fumo artificiale., Nessuna rappresentazione può essere effettuato, direttamente o implicita, che un cibo aromatizzato con pyroligneous acido o artificiale sapore di fumo è stato fumato o ha un vero sapore affumicato, o che un condimento o salsa di simili prodotti contenenti pyroligneous acido o artificiale sapore di fumo e utilizzato per condire o sapore di altri alimenti si tradurrà in una affumicato prodotto o uno che ha un vero sapore affumicato.
(i) Se l’etichetta, l’etichettatura o la pubblicità di un alimento fa qualsiasi rappresentazione diretta o indiretta rispetto al / ai sapore / i riconoscibile / i primario / i, per parola, vignetta, ad es.,ha lettere del nome del cibo, tranne che:
(i) Se il cibo è quello che è comunemente dovrebbe contenere caratterizzante ingrediente alimentare, e il cibo contiene aromi naturali derivati da tale principio e una quantità di caratterizzante insufficiente a caratterizzare in modo indipendente il cibo, il cibo non contiene tale ingrediente, il nome del caratterizzare il sapore può essere immediatamente preceduto da la parola naturale e deve essere immediatamente seguita dalla parola condito in lettere non meno di una volta e mezzo l’altezza delle lettere a nome di caratterizzare il sapore.,
ii) Se nessuno degli aromi naturali utilizzati nell’alimento deriva dal prodotto il cui sapore è simulato, l’alimento in cui viene utilizzato l’aroma deve essere etichettato con il sapore del prodotto da cui l’aroma è derivato o come aromatizzato artificialmente.,
(iii) Se il cibo contiene sia caratterizzante sapore di un prodotto il cui sapore è simulato e altri aromi naturali che simula, simile o rafforza l’caratterizzare il sapore, il cibo deve essere etichettato in accordo con l’introduzione del testo e del paragrafo (i)(1)(i) di questa sezione e il nome del prodotto alimentare deve essere immediatamente seguita dalle parole con altri aromi naturali in lettere e non di meno della metà dell’altezza delle lettere a nome di caratterizzare il sapore.,
(2) Se il cibo contiene alcun sapore artificiale che simula, simile o rafforza l’caratterizzare il sapore, il nome del cibo sul principale pannello di visualizzazione o pannelli di etichetta devono essere accompagnati dal comune o al solito nome(s) del caratterizzare il sapore, in lettere e non di meno della metà dell’altezza delle lettere nel nome del cibo e il nome del caratterizzare il sapore deve essere corredata da una parola(s) o artificiali artificialmente aromatizzati, in lettere non meno di una volta e mezzo l’altezza delle lettere a nome di caratterizzare il sapore.,er, ad eccezione di:
(i) Dove caratterizzanti, sapore e un marchio di fabbrica o marchio sono presentati insieme, altri scritti, stampati o materia grafica che è una parte di o è associato con il marchio o marchio può intervenire se le parole sono in relazione con il marchio o per essere chiaramente correlati alla caratterizzazione di sapore; e
(ii) Se il prodotto finito contiene più di un sapore sottoposti alle disposizioni di questo paragrafo, le dichiarazioni richieste dal presente paragrafo devono apparire solo una volta in ciascuna dichiarazione di caratterizzare i sapori presenti in questi alimenti.,
(iii) Se il prodotto finito contiene tre o più sapori caratterizzanti distinguibili, o una miscela di sapori senza sapore primario riconoscibile, il sapore può essere dichiarato da un termine generico opportunamente descrittivo in luogo di nominare ogni sapore.
(4) Un fornitore di aromi deve certificare, per iscritto, che qualsiasi sapore da lui fornito che è designato come senza sapore artificiale non contiene, al meglio delle sue conoscenze e convinzioni, alcun sapore artificiale e che non ha aggiunto alcun sapore artificiale ad esso., Il requisito di tale certificazione può essere soddisfatto da una garanzia ai sensi della sezione 303, lettera c), punto 2, della legge che contiene una dichiarazione specifica. Un sapore utilizzato deve essere tenuto a fare una tale certificazione scritta solo se aggiunge o combina un altro sapore con un sapore che è stato certificato da un fornitore di sapore come non contenente sapore artificiale, ma altrimenti tale utente può fare affidamento sulla certificazione del fornitore e non deve fare alcuna certificazione separata., Tali certificazioni devono essere conservati dall’ente certificatore festa per tutto il periodo in cui il sapore è fornito e per un minimo di 3 anni, e saranno soggette alle seguenti condizioni:
(i) La certificazione di parte farà in modo che tali certificazioni disponibili su richiesta in qualsiasi ragionevole ore per qualsiasi funzionario debitamente autorizzato, o da un dipendente della Food and Drug Administration o qualsiasi altro dipendente agisce per conto del Segretario di Salute e Servizi Umani., Tali certificazioni sono considerati dalla Food and Drug Administration segnala al governo e come garanzie o altre imprese ai sensi dell’articolo 301, paragrafo h) dell’atto e l’oggetto della certificazione partito alle sanzioni per la realizzazione di qualsiasi falsa segnalazione al governo, al di sotto dei 18 U. S. C. 1001 e false garanzia o di impresa ai sensi della sezione 303(a) dell’atto. Le difese fornite ai sensi della sezione 303 (c) (2) della legge sono applicabili alle certificazioni previste nella presente sezione.,
(ii) Ove possibile, la Food and Drug Administration verificherà l’accuratezza di un numero ragionevole di certificazioni effettuate ai sensi della presente sezione, costituendo un campione rappresentativo di tali certificazioni, e non richiederà tutte queste certificazioni.,
(iii) nessuna persona autorizzata a fornire tali informazioni sia ragionevolmente disponibile al momento dell’ispezione, certificazione delle parti potrà disporre di tale persona e i relativi materiali e registri pronto per la verifica non appena possibile, a condizione che, ogni volta che la Food and Drug Administration ha ragione di credere che il fornitore o l’utilizzatore può utilizzare questo periodo per modificare le rimanenze o record, ad ulteriore tempo, non deve essere consentito., Qualora sia previsto un termine supplementare, la Food and Drug Administration può richiedere alla parte certificatrice di certificare che gli inventari pertinenti non sono stati alterati materialmente e che le registrazioni pertinenti non sono state alterate o occultate durante tale periodo.,
(iv) La certificazione di parte deve fornire, a un funzionario o rappresentante debitamente designato dal Segretario, tale dichiarazione qualitativa della composizione del sapore o prodotto oggetto della certificazione, come può essere ragionevolmente previsto per consentire il Segretario rappresentanti per determinare quale pertinenti le materie prime e il sapore dell’ingrediente record sono ragionevolmente necessario al fine di verificare le certificazioni., L’esame condotto dal rappresentante del Segretario si limita all’ispezione e alla revisione degli inventari e dei registri degli ingredienti per le certificazioni che devono essere verificate.
(v) La revisione dei record degli ingredienti aromatici deve essere limitata alla formula qualitativa e non deve includere la formula quantitativa. La persona che verifica le certificazioni può fare solo le note necessarie per consentirgli di verificare tale certificazione., Solo note o tale ingrediente di sapore record necessari alla verifica di certificazione o di mostrare una potenziale o effettiva violazione può essere rimosso o trasmessi dalla certificazione di partito sede di lavoro: Purché, Che, ove tale rimozione o la trasmissione è necessaria per tali fini, le registrazioni e le note devono essere conservati come documenti separati in Food and Drug Administration file, non deve essere copiato in altri rapporti, e non deve essere divulgato pubblicamente altri che in un procedimento giudiziario che ha portato ai sensi della legge o del 18 U. S. C. 1001.,
(j) Un cibo che un conservante chimico(s) è aggiunto, salvo quando esenti ai sensi del § 501.100, etichetta, dichiarazione attestante sia il comune o la solita nome dell’ingrediente(s) e una descrizione della sua funzione, ad esempio, conservante, per ritardare il deterioramento, inibitore di muffa, per proteggere il sapore o per promuovere la ritenzione del colore.
(k) L’etichetta di un alimento animale a cui è stata aggiunta una colorazione deve indicare la colorazione nella dichiarazione degli ingredienti secondo le modalità di cui ai paragrafi k), punti 1 e k), punto 2, della presente sezione.,
(1) Un additivo colorante o il lago di un additivo colorante soggetto a certificazione ai sensi della sezione 721(c) della legge sono dichiarati con il nome dell’additivo colorante elencato nel regolamento applicabile nella parte 74 o nella parte 82 del presente capitolo, salvo che non sia necessario includere il prefisso “FD& C” o il termine “no.”nella dichiarazione, ma il termine “Lago” deve essere incluso nella dichiarazione del lago dell’additivo colorante certificato (ad esempio, Blue 1 Lake)., I fabbricanti possono dichiarare tra parentesi una denominazione alternativa appropriata dell’additivo colorante certificato secondo la sua denominazione comune o usuale come specificato nella parte 74 o nella parte 82 del presente capitolo.
(2) Gli additivi coloranti non soggetti a certificazione possono essere dichiarati come “Colore artificiale”, “Colore artificiale aggiunto” o “Colore aggiunto” (o con un termine altrettanto informativo che chiarisce che un additivo colorante è stato utilizzato negli alimenti)., In alternativa, tali additivi coloranti possono essere dichiarati come “Colorati con _ _ _ _” o “_ _ _ _ colore”, il bianco da riempire con il nome dell’additivo colorante elencato nel regolamento applicabile nella parte 73 del presente capitolo.